Attività sportiva in montagna: il chiarimento del Cai
Dopo l’uscita dell’ultimo decreto legge, lo scorso 14 gennaio, siamo rimasti tutti con tanti dubbi. Uno di questi riguardava lo svolgimento dell’attività sportiva in montagna.
Il Club Alpino Italiano aveva inviato una lettera alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno per avere chiarezza sulla possibilità o meno di svolgere attività sportiva in montagna.
Non era per niente chiaro se in zona arancione fosse consentito o meno andare fuori dal proprio comune con il fine di praticare attività sportiva in montagna.
Ricordiamo l’ultimo chiarimento nella sezione FAQ sul sito del Governo (zona arancione):
È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
“È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone”.
Per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis): questa frase ci lasciava un po’ in dubbio, io personalmente non capivo come interpretarla. Non essendoci montagne nel mio comune quindi posso spostarmi e oltrepassare il confine comunale?
Finalmente è arrivato un chiarimento ufficiale da parte del Ministero dell’Interno, il Vice capo di Gabinetto del ministero, Paola Formicola, ha risposto con una nota precisando che:
“In area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma. In area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività possa compiersi. In area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale“.
Così, il Cai chiarisce che nelle regioni che si trovano in zona arancione (vietato in zona rossa) è possibile spostarsi in altri comuni, qualora il proprio non sia un territorio montano, per svolgere attività sportiva in montagna.
Di preciso cosa si intende con attività sportiva?
Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 16.10.2020, sono attività sportive: il trekking, l’escursionismo, l’alpinismo, lo scialpinismo, lo sci di fondo, lo sciescursionismo e le pratiche escursionistiche in ambiente innevato aperto e non attrezzato (impianti).
Finalmente una bella notizia per noi sportivi: non sarà tanto ma è una boccata d’aria fresca e a chi se la potrà permettere farà sicuramente bene!
Ricordatevi l’autocertificazione, fate sempre attenzione a non creare assembramenti, a rispettare il coprifuoco (dalle 22 alle 5) e portate sempre con voi una bella “dose di buon senso” vista la situazione piuttosto delicata. Evitiamo di metterci in situazioni di pericolo per evitare di dover usufruire dei servizi sanitari, già molto sotto pressione dalla pandemia.
Buona montagna.
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