La spada pendente sugli organizzatori

La spada pendente sugli organizzatori

Luigi Simonetto

Il possesso di tessera federale non può in alcun modo essere prova indiretta del possesso del previsto certificato.

3 Ottobre 2019

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L’esteso e complesso mondo degli organizzatori di gare o eventi sportivi in genere sta sempre più prendendo coscienza della esigenza di trovare adeguate soluzioni al previsto obbligo di verifica del possesso di adeguato certificato di idoneità da parte degli iscritti.

Recenti casi di organizzatori sottoposti a verifiche al riguardo ha accentuato ancor più tale esigenza.

Infatti nelle manifestazioni sportive vi è l’obbligo di documentare il possesso di un valido certificato d’idoneità sanitaria. Questo obbligo, derivante da una precisa normativa ministeriale (Art. 5 del D.M. del 18.02.1982 – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica – specifica in modalità esplicita che “….. La presentazione, da parte dell’interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche”) comporta oneri organizzativi e rilevanti responsabilità per gli organizzatori delle manifestazioni, a cui solitamente si fa fronte con soluzioni laboriose, rischiose e spesso non conformi alle leggi in vigore.

L’assolvimento all’obbligo di verifica da parte degli organizzatori del regolare possesso di certificazione di idoneità alla partecipazione alla prevista gara o evento però può e deve avvenire nel pieno rispetto delle normative previste. Soluzioni alternative in materia, ancorché di diffusa prassi, non solo non assolvono a tale responsabilità ma semmai accentuano tale responsabilità.

Ancora oggi, anche in manifestazioni sportive di rilievo nazionale, viene richiesta al soggetto che intende iscriversi la produzione della sola tessera sportiva (di Federazione sportiva od Ente) partendo dal presupposto che se tale soggetto è in possesso di tessera, e la tessera viene rilasciata solo a fronte del possesso di certificazione di idoneità, ne deriva che il soggetto è in possesso di idoneo certificato di idoneità.

Tale prassi è in contrasto con una chiara nota del Ministero della Salute (Circolare n. 7 del 31.01.1983) che ricorda come la la fase di tesseramento sportivo non è necessariamente sincrona con il rilascio del certificato di idoneità.

Pertanto il possesso di tessera federale non può in alcun modo essere prova indiretta del possesso del previsto certificato.

Spesso l’organizzatore invoca la opportuna entrata in gioco delle Federazioni affinché sia demandato ad esse il compito di tale verifica.

A prescindere dal fatto che tale verifica, alla luce delle normative ministeriali, non rientra nelle dirette competenze delle Federazioni, rimane il fatto che alle gare o eventi partecipano soggetti tesserati con la Federazione o con Enti più disparati e pertanto risulta impossibile tale preventiva verifica da parte di una Federazione.

Ugualmente è utile ricordare come “….il possesso del riconoscimento da parte degli organismi sportivi ufficiali non assume nessuna rilevanza sul piano delle responsabilità vagliate dall’ordinamento giuridico statale – Rivista di Diritto ed Economia dello Sport ; Vol III; Fascic 3; 2007)

Ancora più problematico è il caso della partecipazione di soggetti stranieri.

Se, impropriamente, si invoca il fatto che un tesserato italiano dovrebbe avere alle spalle della tessera un certificato, una gran parte degli altri paesi non prevede alcun certificato preliminare al rilascio della tessera.

E’ così possibile riassumere cosa compete all’organizzatore di gare o eventi sportivi:

  1. Inserire nel regolamento di gara, in modalità chiara, di quale certificato di idoneità deve essere in possesso il soggetto che intende iscriversi e partecipare all’evento e specificare le modalità con le quali l’organizzatore intende procedere alla verifica del possesso
  2. Verificare la sussistenza del possesso di certificazione medica di idoneità per ogni soggetto che intende iscriversi e partecipare
  3. Individuare ogni soluzione o strumento utile a contenere il rischio di non aver assolto all’obbligo di tutela della salute e dell’integrità fisica dei partecipanti all’evento

Cosa non compete all’organizzatore di gare o eventi sportivi:

  1. addentrarsi in ulteriori approfondimenti per la verifica dell’effettivo stato di salute dei partecipanti all’evento
  2. rispondere di eventuali errori o falsità presenti nel certificato medico di idoneità

Aspetti pratici correlati alla verifica dei requisiti

Se in occasione di gare o eventi che vedono la partecipazione di un numero limitato di soggetti l’atto di verifica di tale possesso può essere affrontato in modalità relativamente semplice, non è così per numerose manifestazioni che vedono l’iscrizione e la partecipazione di centinaia o migliaia di soggetti.

In tali contesti assolvere compiutamente a quanto previsto assume aspetti di rilevante complessità e criticità.

Aspetti pratici correlati alla conservazione dei documenti

Ancora più problematica della stessa verifica del possesso del certificato è la necessità di procedere alla acquisizione della copia del certificato e alla sua conservazione.

Due sono gli aspetti relativi a questa problematica:

  1. la necessità, per l’organizzatore, di poter comprovare l’effettivo assolvimento alla verifica (esigenza che non si può intendere esaurita con il termine della gara o evento)
  2. il rispetto della normativa vigente in termini di “trattamento dei dati personali” (normativa rigorosa e complessa)

Criteri di soluzione

Per correttamente assolvere, da parte dell’organizzatore, a quanto previsto è necessario:

  1. predisporre il regolamento di gara con il chiaro richiamo all’obbligo del possesso e della produzione fisica del certificato previsto
  2. specificare nel regolamento di gara la corretta tipologia di certificato previsto in funzione del livello di partecipazione
  3. procedere alla verifica del possesso del certificato (verificando la sua coerenza con la tipologia della gara)
  4. conservare i certificati prodotti secondo modalità coerenti con la possibile produzione degli stessi a soggetti aventi titolo nella richiesta
  5. conservare i certificati prodotti nel rispetto della normativa sul “Trattamento dei dati”

 

Appare evidente come tali incombenze, relative al problema della certificazione di idoneità, siano difficilmente assolvibili all’interno delle attuali procedure di lavoro degli organizzatori di eventi sportivi e delle loro segreterie deputate all’iscrizione dei soggetti.

Le possibilità offerte dall’attuale tecnologia e dalle soluzioni informatiche, a disposizione di specifiche competenze, possono costituire una adeguata soluzione a tali problemi.

Perché DataHealth

Il servizio DataHealth rappresenta la soluzione a tali problematiche in quanto in grado di soddisfare tutti i criteri di soluzione sopra esposti, rappresentando una soluzione adeguata ed avanzata al servizio degli organizzatori di eventi sportivi.

Con tale servizio l’organizzatore

− semplifica tutte le procedure

− riduce il carico di lavoro della propria segreteria

− assolve a quanto previsto in materia di responsabilità

Con il servizio DataHealth viene efficacemente risolto anche il problema della partecipazione dei soggetti residenti stranieri che non sono sottoposti alle specifiche della normativa italiana in termini di “certificato agonistico/certificato non agonistico”, ma devono comunque, a tutela dell’organizzatore, produrre una certificazione di idoneità per la partecipazione all’evento.

Il servizio DataHealth raccoglie, valida e conserva (per i 5 anni previsti) i documenti attestanti il possesso di idonea certificazione di idoneità da parte dei soggetti partecipanti ai vari eventi sportivi.

 

Photo by Emma Simpson 

 

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commenti

Articolo esplicativo ma lo stato, al compimento del mio 18esimo anno mi dà, senza grossi problemi, il porto d'armi, la patente e il voto con i quali posso stravolgere il mondo. Non mi lascia partecipare a manifestazioni agonistiche dove l'unico a rischio sono io. Ma che stato infame è questo?

Manlio - 2019-10-28 10:09:22

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